Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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O.P.C.M. 06/04/2006 n. 3508

- Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 agosto 2003, n. 3306, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria» e del 26 marzo 2005, n. 3421, recante ulteriori disposizioni di protezione civile per l'approvvigionamento idrico nel detto comune;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;

- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan »;

-Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005,

art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006 e n. 3506 del 2006, art. 7, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

-Vista la nota n. 773 del 30 marzo 2006 del presidente della regione Liguria;

-Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art.1.

1. Al fine di tutelare l'incolumità pubblica mediante la realizzazione urgente di interventi di consolidamento della frazione di Acquacalda sita nel comune di Lipari, il sindaco del medesimo comune è autorizzato a rimodulare con proprio provvedimento motivato e secondo criteri oggettivi e di rigorosa perequazione, il finanziamento concesso al comune di Lipari dal Ministero dell'interno con decreto dell'8 novembre 2005 per gli interventi da porre in essere in località Acquacalda nel comune di Lipari, nella Baia di Levante dell'isola di Vulcano, nonchè in località «Sopra Lena» nell'isola di Stromboli.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti in termini di massima urgenza correlati alla durata dell'emergenza in atto, strettamente attinenti alla realizzazione del passante autostradale di Mestre, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, n. 3273, il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, nonchè nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47 e 50.

Art. 3.

1. Il termine stabilito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, n. 3408, per il recupero dei tributi non corrisposti per effetto dei provvedimenti di sospensione, è differito al mese di gennaio 2007.

Art. 4.

1. Per l'espletamento delle attività necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il presidente della provincia di Rieti - commissario delegato può avvalersi di consulenti, fino al numero massimo di tre unità, di elevata e comprovata professionalità, con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche. Con successivo provvedimento, da adottarsi da parte del commissario delegato, è determinato l'oggetto dell'incarico e la durata. Il compenso spettante a ciascuno dei predetti consulenti è fissato nel limite massimo di euro 20.000,00 su base annua, con oneri posti a carico dei fondi commissariali.

Art. 5.

1. Nell'ambito delle iniziative di carattere urgente, necessarie al definitivo superamento della situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 citato in premessa, la regione Lombardia provvede alla realizzazione della vasca di dissipazione ed alla sistemazione fluviale a valle dell'opera di restituzione, funzionali al lotto di lavori da realizzarsi ad opera del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3474/2005.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnata alla regione Lombardia la somma di euro 2.500.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di cui è stata accertata la disponibilità, in deroga alle procedure da detta normativa previste.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominata una commissione di collaudo con il compito di verificare e certificare la funzionalità del lotto di lavori di cui all'art. 1, comma 2, della citata ordinanza n. 3474/2005 rispetto alle finalità di protezione civile, con particolare riferimento all'effettivo conseguimento della riduzione del rischio e della messa in sicurezza dei luoghi interessati dalla situazione di emergenza di cui al presente articolo.

Art. 6.

1. Il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 3494/2006 citata in premessa, per il compimento delle iniziative di sua spettanza, si avvale della collaborazione di un esperto scelto anche tra dipendenti pubblici.

2. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è determinato il compenso da corrispondere al soggetto attuatore e al collaboratore di cui al comma 1, con i criteri e le modalità previsti dall'art. 6, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3388/2004.

3. Nell'ottica di favorire un rapido rientro nell'ordinario della situazione di emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, le somme residue di cui all'art. 10, comma 1, lettera f), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del 2 aprile 2004, relative alle tariffe del servizio di depurazione per il periodo compreso tra l'8 aprile 1999 ed il 13 aprile 2004, riscosse dai comuni e versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, già decurtate delle spese di gestione sostenute dal consorzio Alto Sarno depurazione, sono trasferite alla regione Campania.

4. La regione Campania, per il tramite dell'A.T.O. n. 3, provvede, altresì, all'acquisizione delle somme dovute e non ancora riscosse dai comuni per il medesimo periodo ed allo stesso titolo di cui al comma 3.

5. La regione Campania, entro il limite delle risorse disponibili di cui ai commi 3 e 4, provvede a trasferire al commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania le somme ad esso ancora spettanti per l'attività di gestione svolta in esecuzione dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 24 marzo 2003. La medesima regione, sulla scorta delle medesime risorse, procede altresì al rimborso delle spese di gestione del servizio di depurazione, sulla base di documentate richieste avanzate dagli enti e dalle amministrazioni competenti per il periodo precedente all'avvio del servizio idrico integrato.

6. Il personale della direzione S.I.I.T. Campania - Molise impiegato dal commissario delegato nelle attività finalizzate al superamento della situazione di emergenza di cui al presente articolo, è autorizzato, nel limite di ventisei unità, ad effettuare fino ad un massimo di settanta ore di lavoro straordinario mensile pro-capite, con oneri a carico dei fondi del commissario delegato di cui è stata accertata la relativa disponibilità.

Art. 7.

1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente della Regione siciliana - commissario delegato, al fine di favorire il definitivo superamento delle situazioni di emergenza rispetto ai contesti di criticità richiamati in premessa, provvede, sino al 31 maggio 2006, e previa compiuta verifica di tutti i presupposti di legge, al rilascio delle autorizzazioni previste rispettivamente dai decreti legislativi 18 febbraio 2005, n. 59, 11 maggio 2005, n. 133 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203C, relative agli impianti per la gestione dei rifiuti, per la depurazione e per il riuso delle acque reflue.

Art. 8.

1. Nelle more del completamento delle iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento dell'emergenza ambientale in atto nel territorio della Regione siciliana, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, citato in premessa, il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3334 del 23 gennaio 2004, così come modificato dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3417 del 24 marzo 2005, è prorogato fino al 31 maggio 2006.

Art. 9.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di «Grande evento», il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, provvede in raccordo con il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, avvalendosi dei poteri ivi previsti, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 2003, n. 376, per la realizzazione del Mu- seo dello sport italiano, utilizzando le risorse finanziarie appositamente previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 17 novembre 2004, e dall'art. 3 della legge 29 dicembre 2003, n. 376.

Art. 10.

1. All'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, è aggiunta la seguente lettera: «aa) a definire, nell'ambito del piano di cui alla precedente lettera a), gli interventi occorrenti per l'adeguata implementazione delle strutture sportive esistenti, di proprietà pubblica e privata, funzionali alla celebrazione del "Grande evento", pure tenendo conto delle indicazioni appositamente fornite dal C.O.N.I. - F.I.N., ed anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche d'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma; in particolare, il commissario delegato è autorizzato ad individuare, d'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma, aree ove realizzare ulteriori strutture sportive di proprietà pubblica e privata, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, determinando, ove possibile, i contributi da erogare per la realizzazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti sportivi».

2. All'art. 1, comma 2, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, n. 3489, è aggiunta la seguente lettera: «bb) in relazione all'urgente necessità di assicurare l'immissione nel possesso delle aree site nel comprensorio dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3489/2005, il commissario delegato provvede, instando presso le autorità competenti per fruire, ove necessario, dell'assistenza della forza pubblica, al conseguimento della materiale disponibilità delle aree di proprietà dell'Ateneo comunque occupate, disponendo per l'attuazione dei conseguenti interventi ed iniziative volti ad assicurare sia l'idoneità delle aree liberate per il successivo utilizzo per le finalità del "grande evento", che l'eventuale custodia dei beni rimossi; all'atto dell'immissione nel possesso di cui al presente comma il commissario delegato provvede alla redazione di apposito verbale sullo stato di consistenza dei terreni, anche con la sola presenza di due testimoni».

 

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